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Investimenti di interesse strategico: le misure previste dal D.L. 89/2024

2024-07-26 16:18

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Le misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con il Decreto Legge 29 giugno 2024, n.89, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 30 giugno 2024, il Governo italiano ha introdotto importanti misure economiche volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all’attuazione del Piano Mattei, nonché all’internazionalizzazione delle imprese italiane.

1. Concessione di finanziamenti agevolati

All’art. 10 del D.L. è previsto che le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che:

·         sono presenti stabilmente, esportano o si approvvigionano nel continente africano;

·     sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali.

In tali casi previsti è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella misura fino al 10% dei finanziamenti agevolati concessi, percentuale che sale fino al 20% in favore delle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il cofinanziamento a fondo perduto si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Comitato che è composto da:

·         due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente;

·         un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

·         un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

·         un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

I requisiti di ammissione

Possono accedere ai finanziamenti agevolati le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a)     hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione del Comitato agevolazioni e che sono stabilmente presenti sul mercato africano oppure hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del Comitato;

b)     sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con deliberazione del Comitato agevolazioni, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che sono stabilmente presenti sul mercato africano oppure hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del Comitato.

2. Il Piano Mattei

Al fine di sostenere le iniziative e i progetti promossi nell’ambito del “Piano Mattei” di cui all’articolo 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

I finanziamenti sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del “Piano Mattei”:

·         infrastrutture;

·         tutela dell’ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche;

·         salute;

·         agricoltura e sicurezza alimentare;

·         manifatturiero.

Per massimizzare l’impatto derivante dagli interventi, le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse previste dal D.L. n. 89/2024, in misura pari al 80% in relazione al singolo intervento.

La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anche nell’eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2024.

3. Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Ai fini dell’ammissione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. svolge l’istruttoria di ciascun intervento.

In caso di esito favorevole, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. approva gli interventi e ne dà comunicazione, sottoponendo apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell’intervento con le finalità del Piano Mattei e i settori di cui al comma 5 del D.L. 89/2024 (riportati nell’elenco per punti che precede: infrastrutture, tutela dell’ambiente e approvvigionamento, ecc.), ne delibera la procedibilità.

Il Comitato tecnico è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 89/2024, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Comitato tecnico è composto da:

·         quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente;

·         un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

·         un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

·         un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico, la Cassa Depositi e Prestiti potrà sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con l’impresa beneficiaria degli stessi.

Cassa Depositi e Prestiti comunicherà al Comitato tecnico e al Ministero dell’economia e delle finanze, nel termine di trenta giorni, l’effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento.

Cassa depositi e prestiti presenterà altresì al Comitato tecnico e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull’andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato, relativo all’esercizio precedente.

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Ferrara, 26.07.2024

Avv. Andrea Mistri