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Ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione

2024-06-04 11:40

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opposizione ad ordinanza-ingiunzione, art. 6 D.Lgs. n.150/2011,

Il giudice compente e il termine per la presentazione del ricorso.Possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.Il primo grado di giudizio.

Il giudice compente e il termine per la presentazione del ricorso

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, contro un'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro un'ordinanza che dispone la sola confisca (le controversie un tempo previste dall’articolo 22 L. n.689/1981) gli interessati possono proporre opposizione tramite ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.


Tali controversie sono regolate dal rito del lavoro, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso articolo 6 del decreto legislativo n.150/2011.


Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere il destinatario del verbale:


  • il trasgressore (identificato come tale nel verbale di contestazione a lui indirizzato);
  • il genitore, tutore o chi ne fa le veci nei caso di illeciti commessi da minori o soggetti che non hanno la capacità d’agire;
  • il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione: proprietario del veicolo o usufruttuario o l’acquirente con patto riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 196 del C.d. S. (per i ciclomotori l’intestatario del contrassegno d’identificazione);
  • il legale rappresentante o amministratore delegato della persona giuridica titolare del veicolo;
  • l’organo munito della rappresentanza esterna per gli enti pubblici proprietari del veicolo sanzionato;
  • altri obbligati in solido nei rapporti di vigilanza, direzione ed autorità ai sensi della Legge n.689/1981.

L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, normalmente all’Ufficio del giudice di pace, salvo i casi in cui le disposizioni in commento e altre previste dalla legge stabiliscono la competenza del tribunale.


L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:


a)     di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;


b)     di previdenza e assistenza obbligatoria;


c)     di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;


d)     di igiene degli alimenti e delle bevande;


e)     valutaria;


f)      di antiriciclaggio.  


Il tribunale è altresì competente:


  1. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
  2. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
  3. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (“Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia”), dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”) e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il codice della strada).

A pena di inammissibilità, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio, o entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato in cancelleria del giudice competente anche a mezzo del servizio postale.


Nel ricorso devono essere indicati, in maniera chiara e specifica, i motivi per cui viene chiesto al giudice di annullare il provvedimento impugnato o di dichiararne la nullità.


Il ricorrente può chiedere in via subordinata, in caso di rigetto del ricorso, che il giudice applichi la sanzione amministrativa nella misura minima (ex art. 11 L. 689/81).


Possibilità di sospensione del provvedimento impugnato

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal giudice[1]:


  • se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Normalmente avviene in sede di prima udienza;
  • in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza non impugnabile di cui sopra.

Il primo grado di giudizio

Tramite decreto, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.


Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all’autorità che ha emesso l’ordinanza (ad esempio l’Azienda USL).


Nel giudizio di primo grado il ricorrente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata possono stare in giudizio personalmente. L’autorità resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.


Vista la complessità della normativa in materia di sanzioni amministrative, è comunque sempre consigliabile per i ricorrenti farsi assistere da un avvocato.


Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il codice della strada), il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, nei casi in cui sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto legislativo.


Nell’eventuale giudizio di appello avanti al Tribunale e nell’eventuale giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, l’opponente dovrà farsi assistere e rappresentare da un avvocato e l’amministrazione resistente dall’Avvocatura dello Stato.


Alla prima udienza, il giudice:


a)     dichiara inammissibile il ricorso tramite sentenza nel caso in cui il ricorrente non abbia rispettato i termini per la proposizione del ricorso (30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero);


b)     quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l’ordinanza impugnata abbia omesso di depositare in giudizio copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.


Il giudice accoglie l'opposizione anche quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.


Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.


In questi procedimenti, il giudice di pace non può decidere secondo equità, ma soltanto secondo diritto.  


Salvo il pagamento del contributo unificato (un tributo il cui importo varia in aumento a seconda del valore della controversia), nonché delle spese forfetizzate (marca da bollo da 27 euro), gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.


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Ferrara, 04.06.2024


avv. Andrea Mistri



[1] Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5 D.Lgs. n. 150/2011.