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L’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

2024-05-22 09:37

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Codice della strada, opposizione al verbale di accertamento, ricorso al giudice di pace,

Il ricorso avanti al giudice di pace.Possibilità di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.Il processo avanti al giudice di pace.

Il ricorso avanti al giudice di pace

Ai sensi dell’articolo 204-bis del codice della strada, in alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli obbligati in solido[1], qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione all’autorità giudiziaria.

Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’art.7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, che prevede, salvo diverse disposizioni, l’applicazione generale del rito del lavoro.  

L'opposizione assume la forma di un ricorso davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricorso che, a pena di inammissibilità, deve essere proposto entro il termine trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Il ricorso al giudice di pace è altresì inammissibile se è stato precedentemente presentato ricorso al Prefetto. Le due tipologie di ricorso sono assolutamente alternative.

L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie, come ad esempio la sospensione della patente di guida.

La legittimazione passiva spetta, a seconda dei casi:

  • al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
  • a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Possibilità di sospensione del provvedimento impugnato

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal giudice[2]:

  • se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Normalmente avviene in sede di prima udienza; 
  • in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza non impugnabile di cui sopra.

Il processo avanti al giudice di pace

Tramite decreto, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e al legittimato passivo (quindi al Prefetto o alle regioni, provincie, comuni).

Nel giudizio avanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente e l'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Nell’eventuale giudizio di appello avanti al Tribunale e nell’eventuale giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, l’opponente dovrà farsi assistere e rappresentare da un avvocato e l’amministrazione resistente dall’Avvocatura dello Stato.

Alla prima udienza, il giudice:

a)     dichiara inammissibile il ricorso con sentenza nel caso in cui l’opponente non abbia rispettato i termini per la proposizione del ricorso oppure abbia precedentemente proposto opposizione al Prefetto. Il giudice di pace dichiara inammissibile il ricorso anche nel caso in cui l’opponente abbia provveduto a pagare la sanzione in misura ridotta prima di proporre il ricorso;

b)     quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto.

Il giudice accoglie l'opposizione anche quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Per questi procedimenti, al giudice di pace non viene concesso il potere di decidere secondo equità per le controversie di valore non superiore a millecento euro. Può decidere soltanto secondo diritto.  

Con la sentenza che rigetta l'opposizione, il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie (come la sospensione o la revoca della patente) o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Salvo il pagamento del contributo unificato (un tributo il cui importo varia in aumento a seconda del valore della controversia), nonché delle spese forfetizzate (marca da bollo da 27 euro), gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

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Ferrara, 22 maggio 2024

Avv. Andrea Mistri



[1] Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 196 del codice della strada, possono essere, a seconda dei casi: il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o vigilanza di una persona incapace di intendere e volere, il datore di lavoro, ecc.


[2] Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5 D.Lgs. n. 150/2011.