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Disposizioni urgenti in materia di rafforzamento delle politiche del mare

2024-05-21 11:41

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avvocato Andrea Mistri, Dipartimento per le politiche di mare, politiche di mare, decreto legge n.63/2024,

L’istituzione del Dipartimento per le politiche del mareDecreto-legge n.63 del 15 maggio 2024

L’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare


Il decreto-legge 15 maggio 2024, n.63 – “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, pubblicato il 15.05.2024 su Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.112, e in vigore dal 16 maggio 2024, oltre a numerose disposizioni volte a sostenere le attività delle imprese del settore primario, contiene specifiche misure indirizzate al rafforzamento delle politiche del mare.


Tali misure sono contenute nel Capo IV del decreto-legge, all’articolo 12, ove viene prevista l’istituzione di un nuovo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il Dipartimento per le politiche del mare


Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.


Il Dipartimento cura l’attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall’articolo 4 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 303, disposizioni che assegnano al Presidente del Consiglio dei Ministri i compiti di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.


Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 verrà soppressa e le relative funzioni saranno attribuite al Dipartimento per le politiche del mare.


Per lo svolgimento delle sue attività, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all’unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale precedentemente assegnate alla Struttura di missione.


Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici, e l’incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5 -bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1].


Sempre per le medesime finalità, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato:


  • in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già precedentemente assegnato alla Struttura di missione, un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche[2];
  • il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione[3].

In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione alla data del passaggio di consegne al Dipartimento per le politiche di mare, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intenderà assegnato senza soluzione di continuità agli uffici del Dipartimento nell’ambito del contingente di venti unità complessive, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla soppressione della Struttura di missione, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l’assegnazione alla predetta Struttura di missione.


Ulteriori incarichi dirigenziali e di lavoro dipendente non dirigenziale presso il Dipartimento non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data della sua soppressione si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.


Agli oneri relativi alle attività del Dipartimento per le politiche del mare e dei suoi uffici, pari a 1.750.358 per l’anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:


a)     quanto a 1.010.744 euro per l’anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;


b)     quanto a 739.614 euro per l’anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


**************


Il presente articolo viene pubblicato il 21.05.2024 a commento delle disposizioni contenute nel testo originario del decreto-legge n.63/2024: si rimane in attesa di verificare gli esiti della conversione in legge e, in particolare, l’eventuale presenza di modifiche apportate dal Parlamento al testo del D.L.


Avvocato Andrea Mistri



[1] A tale fine, è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l’anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse economiche indicate alla fine del presente commento.



[2] Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l’anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge n.63/2024.



[3] Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l’anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del decreto-legge n. 63/2024.