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Sanzioni per violazione degli obblighi relativi alla “condizionalità rafforzata” PAC 2023-2027

2024-05-21 11:34

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avvocato Andrea Mistri, Agricoltura, condizionalità rafforzata, PAC 2023-2027, sanzioni,

Decreto del MASAF in vigore dal 27.04.2024 contente le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione agli aiuti applicabili per

In attesa della conclusione dell’iter legislativo comunitario volto alla revisione della normativa PAC attualmente vigente (2023-2027) che dovrebbe comportare l’esclusione dai vincoli della condizionalità ambientale, nonché da relativi controlli e sanzioni, per le aziende agricole con meno di dieci ettari di terreno, di seguito un riassunto delle disposizioni introdotte dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con decreto del 26.02.2024, pubblicato su G.U. del 26.04.2024, in vigore dal 27 aprile 2024, contenente le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.


Ambito di applicazione


Il decreto fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, e in particolare ai Capi:


·       Capo IV, gli articoli 7 e 8 per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;


·         Capo V, l’art. 10 per la violazione degli impegni per gli eco-schemi;


·     Capo VI, gli articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale.


Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.


Le sanzioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono applicate dagli organismi pagatori, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.


Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:


a)    inosservanza dovuta a un errore dell’organismo pagatore competente o di un’altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;


b)     riduzione non superiore a 100 euro;


c)     inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.


L’applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.


Disposizioni comuni per la condizionalità rafforzata, per gli eco-schemi e per gli interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115


Qualora ci sia una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell’azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell’aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 16 del decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022 e successive modifiche, le autorità di gestione regionali e provinciali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario.


Ai sensi di quanto previsto dall’allegato I, punto 2 «Attività di controllo», lettera a) «Procedura di autorizzazione delle domande», punti iii) del regolamento (UE) 2022/127, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte o decadono qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.


Regole di condizionalità


Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e descritte nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche, con riferimento alle zone specifiche «clima e ambiente», «salute pubblica e salute delle piante» e «benessere degli animali» e interessano i beneficiari che ricevono:


a)     pagamenti diretti come previsto al Titolo III, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;


b)   pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115; come specificato all’art. 83 del regolamento (UE) n. 2021/2116;


c)    pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027; come specificato all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche.


Conseguenze delle inadempienze di condizionalità


Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 e successive modifiche, è applicata una sanzione amministrativa.


Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto o di pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell’anno civile in cui è verificata l’inosservanza.


Qualora non sia possibile determinare l’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza, l’ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell’«anno della constatazione».


Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario dell’aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi di condizionalità.


Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.


Nei casi in cui l’operatore (detentore) ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto e/o pagamento e siano rilevate inosservanze relative alla gestione degli animali e dell’allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti dell’operatore (detentore) che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida, secondo le modalità specificate nelle vigenti circolari AGEA.


Nei casi in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una superficie tramite contratti di compartecipazione o affini e siano rilevate inosservanze relative alla gestione delle superfici condivise, la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del concedente che a quelli del compartecipante/utilizzatore secondo le modalità specificate nelle vigenti circolari di AGEA.


Applicazione delle riduzioni o delle esclusioni per inosservanza della condizionalità


Le riduzioni od esclusioni si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inosservanza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’«anno civile considerato».


Le riduzioni o esclusioni si applicano anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli «anni considerati»; cioè, la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 8 del regolamento delegato (UE) 2022/1172, è imposta solo se l’inosservanza è accertata entro tre anni civili a partire dall’anno in cui l’inosservanza si è verificata, incluso l’anno in cui si è verificata l’inosservanza.


Calcolo della riduzione od esclusione per inosservanze non intenzionali ed intenzionali della condizionalità


Ai fini del calcolo delle riduzioni o delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata e ripetizione, nonché dell’intenzionalità dell’inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive.


Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di inadempienza non intenzionale che non abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati o qualora produca conseguenze insignificanti, valutati sulla base dei parametri di portata, gravità e durata definiti secondo le modalità dell’allegato 2 del decreto e come specificato nella circolare AGEA pubblicata ogni anno ai sensi dell’art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 (nel seguito «Circolare di AGEA») e successive modifiche, non si applica sanzione. In tal caso, i beneficiari sono informati della inadempienza accertata e delle eventuali misure correttive da adottare.


Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di inadempienza non intenzionale che abbia conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati, la riduzione applicata è, come regola generale, pari al 3% del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.


Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, nel caso in cui la natura dell’inadempienza non intenzionale produca effetti negativi superiori ai limiti fissati per le inadempienze di cui al comma 2 e tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate, in base dei parametri di portata, gravità e durata definiti secondo le modalità dell’allegato 2 del decreto ministeriale in commento, l’organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10% della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.


Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 15%, salvo i casi di cumulo di cui all’art. 8 del decreto ministeriale.


Si considera intenzionale l’inadempienza rilevata in uno dei seguenti casi:


a)     quando l’inadempienza agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti dalla circolare di AGEA;


b)     quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell’osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;


c)     quando si verificano le condizioni di ripetuta ricorrenza dell’infrazione, secondo quanto previsto dell’art. 11 del regolamento (UE) 2022/1172.


Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli obblighi di condizionalità controllati con il monitoraggio da satellite, ai sensi dell’art. 66, paragrafo 1, lettera c) , del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall’organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5 per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.


In ogni caso, l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l’importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione agli interventi di cui all’art. 4 del decreto ministeriale in commento.


Cumulo delle riduzioni per inosservanze della condizionalità


Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2022/1172, nel caso di inadempienze della condizionalità, di carattere non intenzionale o intenzionale, riscontrate nel corso del medesimo anno civile, o nel caso di infrazioni ripetute, l’organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell’allegato 2 del decreto ministeriale.


Importi risultanti dalla condizionalità


Ai sensi dell’art. 86 del regolamento (UE) 2021/2116, si dispone di trattenere il 25% degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni ai beneficiari di cui all’art. 4 del decreto.


Le disposizioni applicative sono descritte nel decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 ottobre 2023, n. 580425, in corso di pubblicazione.


Agea (Agenzia delle erogazioni in agricoltura, n.d.r.) coordinamento trasmette al MASAF i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, secondo il formato dell’allegato 1 al decreto ministeriale in commento.


Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni degli eco-schemi


Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per gli ecoschemi e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell’art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115.


La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100%, in base alla gravità, all’entità, alla durata della violazione, secondo le modalità descritte nell’allegato 3 del decreto. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni sono dettagliati in un’apposita circolare di AGEA coordinamento.


Nel caso di impegni biennali, si procede al recupero dell’aiuto erogato nell’anno precedente nella stessa misura determinata dell’anno dell’accertamento.


Per l’anno 2023, è sospesa l’applicazione delle sanzioni per l’eco-schema 1.


Per l’anno 2023, l’applicazione delle sanzioni è sospesa per gli eco-schemi dal 2 al 5, a condizione che la violazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.


Inosservanza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali finanziati dal FEASR


Ai fini e per gli effetti dell’art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali.


Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 pagate con il FEASR e per omesse o inesatte dichiarazioni – Errore palese in buona fede


Ai fini e per gli effetti dell’art. 12, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:


a)     degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115;


b)     oppure degli altri obblighi dell’intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale o previsti dal PSP (es. requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e del benessere animale; «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione»); si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l’esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno civile dell’accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.


La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna inosservanza, secondo le modalità di cui all’allegato 4 del decreto ministeriale in commento.


In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la medesima percentuale di recupero dell’anno di accertamento si applica anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo.


Le autorità di gestione possono, tuttavia, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell’anno di accertamento, o la non applicazione, se l’obiettivo perseguito dall’intervento non è compromesso e il livello di non conformità è diverso o l’inosservanza non è rilevata.


L’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva, nei casi individuati dall’autorità stessa, relativamente ad un’inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l’applicazione della sanzione è sospesa. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa.


Relativamente agli interventi del PSP, le autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l’organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:


a) le fattispecie di inosservanza di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo/coltura/ unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;


b)   i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna inosservanza ai sensi dell’allegato 4 del decreto ministeriale;


c)     ulteriori fattispecie di inosservanze che costituiscono violazioni gravi;


d)  eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso.


Ai sensi dell’art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116, nell’ambito del Sistema integrato di gestione e controllo, le domande di aiuto e le domande di pagamento sono rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all’aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall’autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l’autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.


Riduzioni o esclusioni per inosservanze contestuali di impegni connessi agli art. 70 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità


In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata dall’autorità di gestione in base alla gravità, entità durata e ripetizione, secondo le modalità di cui all’allegato 4 del decreto ministeriale, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l’intervento in questione. L’autorità di controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dall’art. 14, comma 2, del decreto ministeriale, di seguito riportate.


Ripetizione dell’infrazione e infrazioni gravi per violazioni di impegni connessi agli art. 70 e 72


Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, la ripetizione di un’inosservanza ricorre quando sono state accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.


Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all’art. 13 del decreto ministeriale, sia accertata un’inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e altresì è escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Un’inosservanza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e la violazione risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.


Nel caso in cui si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.


In presenza di ripetizioni di un’inosservanza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all’impegno violato o al gruppo di impegni violati, doppia del 3%, del 5% o del 10%, a loro volta determinate in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 4 del decreto ministeriale in commento.


Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali


Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Con riferimento alle violazioni di cui al comma 3, per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.


Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell’allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione.


Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo.


Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.


Le autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti organismi pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell’impegno può portare all’esclusione dal sostegno.


Nel caso di interventi di esclusivo livello nazionale, la percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5%, del 10% e può giungere sino all’esclusione. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni con carattere esclusivamente nazionale sono dettagliati a livello nazionale.


Nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale/provinciale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione.


I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco . Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.


Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti si applica prima la riduzione di cui a quest’ultimo comma e poi la riduzione relativa alle inadempienze.


Relativamente agli interventi descritti, per quanto di competenza, le autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentiti i rispettivi organismi pagatori, individuano con propri provvedimenti:


a)     le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;


b)     i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’allegato 5 del decreto ministeriale in commento;


c)   i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;


d)    i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.


L’autorità di gestione può prevedere un’azione correttiva, nei casi individuati dall’autorità stessa, relativamente ad un’inosservanza ad un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio. Nel frattempo, l’applicazione della sanzione è sospesa. L’ottemperanza all’azione correttiva assegnata comporta l’annullamento della sanzione amministrativa.


Nel caso in cui sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all’autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un’inosservanza grave.


Autorità competente al coordinamento dei controlli


L’AGEA coordinamento svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.


Disposizioni finali e transitorie


Le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» continuano ad applicarsi per le fattispecie indicate nelle disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche.


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Questo articolo viene pubblicato prima della conclusione dell’iter legislativo comunitario volto all’approvazione della revisione della normativa PAC vigente (periodo 2023-2027), revisione che dovrebbe escludere dai controlli e dalle sanzioni legati ai vincoli di condizionalità ambientale gli imprenditori agricoli con aziende di estensioni inferiori ai dieci ettari di terreno.


Ferrara, 13.05.2024


Avv. Andrea Mistri