Possibilità di salvare i beni pignorati Le disposizioni di cui all’art.495 del codice di procedura civile prevedono la possibilità per il debitore di chiedere di sostituire alle cose o a crediti pignorati, evitando che finiscano all’asta o assegnati, una somma di denaro determinata dal giudice dell'esecuzione: si tratta dell’istanza di conversione del pignoramento. È bene fin da subito precisare che le cose pignorate saranno liberate soltanto a seguito del pagamento dell'intera somma determinata dal Giudice dell’Esecuzione, somma che sarà ben superiore al credito per il quale è iniziata l'esecuzione forzata. Inoltre, l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, non è quindi possibile per il debitore avere una seconda chance per salvare i propri beni, salvo trovare un accordo stragiudiziale con il creditore procedente e gli eventuali creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (ad es. sentenze o decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi) per la loro rinuncia all’esecuzione prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione dei beni pignorati. Termini e modalità proposizione dell'istanza di conversione del pignoramento Il debitore può proporre l'istanza prima che il Giudice dell’Esecuzione disponga con ordinanza la vendita o l'assegnazione delle cose o dei crediti pignorati ai sensi delle disposizioni che regolamentano, in maniera differente, l'espropriazione mobiliare presso il debitore, l'espropriazione presso terzi e l'espropriazione immobiliare. I tempi saranno più o meno ristretti non solo a seconda del tipo di espropriazione forzata scelta dal creditore, ma anche a seconda del numero delle procedure che grava in generale sul ruolo del giudice dell'esecuzione, per questo è necessario per il debitore rivolgersi immediatamente a un legale appena subito il pignoramento: consegna processo verbale da parte dell'Ufficiale Giudiziario a seguito delle operazioni eseguite nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, notifica del pignoramento in caso di espropriazione presso terzi ed espropriazione immobiliare. Attenzione particolare va riposta nelle espropriazioni mobiliari presso il debitore quando il valore dei beni pignorati non superi ventimila euro e non siano intervenuti altri creditori fino al deposito dell’istanza di vendita o assegnazione: in questi casi, il Giudice provvederà con decreto reso fuori udienza per l’assegnazione e la vendita, quindi i tempi per l’eventuale deposito dell’istanza di conversione saranno più ristretti. Nel rispetto dei termini sopra indicati, il debitore può chiedere al Giudice dell’Esecuzione di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione (ad esempio compensi dovuti al custode e al perito eventualmente nominati dal giudice, compensi legali per l’avvocato del creditore procedente e rimborso tributi per iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori eventualmente intervenuti[1], comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese Si tratta di una somma di denaro decisamente superiore a quella per la quale è iniziata la procedura esecutiva: il debitore dovrà quindi valutare attentamente la convenienza economica della scelta, considerando che, ovviamente, dovrà altresì provvedere al pagamento dei compensi dovuti a un legale per deposita l’istanza di conversione e per seguire il processo esecutivo. Insieme all’istanza deve essere depositata presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione[2], a pena di inammissibilità, normalmente tramite assegno circolare intestato al Tribunale, una somma di denaro non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei loro rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti effettuati dal debitore e di cui questi dovrà dare prova documentale. Questa cauzione verrà poi depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice e seguirà l’apertura di un conto corrente o di un libretto bancario intestato alla procedura esecutiva. Determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate e possibilità di rateizzazione Verificato il corretto deposito dell’istanza e della cauzione, sentite le parti (creditore procedente, eventuali creditori intervenuti e debitore esecutato) in apposita udienza da svolgersi non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione, il Giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma da sostituire ai beni pignorati. Quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, le legge riconosce potenzialmente al debitore un’ulteriore opportunità: la rateizzazione del pagamento della somma dovuta. In tali casi, infatti, con la medesima ordinanza con cui ammette la conversione del pignoramento, il giudice può disporre, valutata la presenza di giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 48 mesi la somma determinata in sostituzione ai beni immobili o alle cose mobili, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito tra le parti o, in difetto, al tasso legale. Il giudice determinerà uno specifico giorno del mese in cui eseguire i versamenti, fisserà una udienza ogni sei mesi per la verifica del regolare e tempestivo pagamento delle rate sul conto corrente/libretto bancario intestato alla procedura e provvederà al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. È bene chiarire che il beneficio della rateizzazione della somma dovuta non viene riconosciuto in automatico per il sol fatto di aver depositato l’istanza di conversione, ma si tratta di una concessione da parte del Giudice dell’esecuzione nel caso in cui dovesse ritenere la sussistenza di giustificati motivi idonei a “scusare” il debitore per non essere in grado di pagare immediatamente e totalmente la somma determinata in sostituzione dei delle cose o dei beni pignorati. L’entità numerica della rate mensili viene anch’essa determinata a discrezione del giudice. Nella prassi, i giudici tendono a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi idonei a concedere il beneficio della rateizzazione, anche in misura alta, nel caso del cospicuo ammontare della somma da versare rispetto alle condizioni economiche del debitore. Altre volte, il beneficio viene concesso in presenza di particolari e/o temporanee circostanze che rendano impossibile per il debitore provvedere al pagamento immediato dell’intera somma determinata dal giudice dell’esecuzione. Per esempio, in una procedura che ho seguito presso il Tribunale di Forlì, nel 2021, il Giudice dell’Esecuzione ha riconosciuto nella crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 una circostanza tale da concedere la rateizzazione nella misura massima (48 rate mensili). In altra procedura che ho seguito presso il Tribunale di Ferrara, a causa delle difficoltà economiche di un coltivatore diretto che aveva visto il raccolto delle ultime due annate agrarie finire distrutto dalla grandine, il Giudice concedeva anche il quel caso la rateizzazione nella misura massima. Decadenza dal beneficio della conversione La decadenza è più grande rischio per il debitore, infatti, nel caso in cui egli ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice da pagare in unica soluzione, oppure ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate eventualmente concesse, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Questo significa che anche qualora il debitore avesse versato gran parte delle rate determinate dal giudice, il mancato o ritardato (di oltre trenta giorni) pagamento anche di una sola rata comporterebbe la decadenza dal beneficio della conversione e le relative somme versate dal debitore (compresa la cauzione iniziale) finirebbero per diventare anch’esse oggetto dell’espropriazione assieme ai beni pignorati. Salvo l’ipotesi di poter chiedere eventualmente una riduzione del pignoramento, il debitore si troverebbe così nella situazione di aver versato somme (magari anche ingenti) senza neppure riuscire a liberare i suoi beni e aggravando la sua situazione patrimoniale. La decadenza dal beneficio della conversione viene decisa d’ufficio dal giudice appena rilevato il mancato o ritardato versamento della somma o anche di una sola delle rate e, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita dei beni pignorati. Liberazione delle cose pignorate Come sopra anticipato, occorre rispettare scrupolosamente ogni singolo termine di pagamento, in quanto, con l'ordinanza che ammette il debitore al beneficio della conversione, il Giudice dell’esecuzione, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento solamente con il versamento dell'intera somma determinata in sostituzione delle cose stesse. Ferrara, 13.05.2024 Avv. Andrea Mistri