A chi non è mai capitato nella vita di subire un danno a causa di contratti non rispettati, sinistri stradali, prodotti difettosi o vacanze rovinate? Ecco un breve excursus in materia di risarcimento danni. Nella vita di tutti i giorni, può capitare di subire dei torti, purtroppo anche gravi, ma non è sempre facile riuscire a ottenere un congruo ristoro dei danni subiti. La legge impone infatti al danneggiato il rispetto di particolari obblighi e regole di natura procedimentale (ad es. il previo invio di una formale messa in mora all'assicurazione per i sinistri stradali) e sostanziale (decadenze e prescrizioni) per il riconoscimento dei propri diritti. L’esercizio della domanda risarcitoria varia in relazione alla causa del danno (come ad es. un inadempimento contrattuale o una lesione personale colposa), al suo oggetto (il bene della vita compromesso) e al suo ammontare economico. Ad esempio, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento danni da sinistro stradale deve, a pena di improcedibilità della domanda, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una cosiddetta convenzione di negoziazione assistita[1]. Per questi motivi, è fondamentale per il danneggiato che la pratica risarcitoria venga gestita fin da subito al meglio e senza lasciare nulla al caso. Cosa si intende precisamente per risarcimento del danno? Nell’ordinamento giuridico italiano, il risarcimento del danno viene concepito come un rimedio generale a un illecito di natura contrattuale[2] o extracontrattuale[3] che abbia causato la lesione di interessi giuridicamente rilevanti. Il comportamento scorretto di un altro soggetto (inadempimento contrattuale o fatto illecito) comporterà per il danneggiato la nascita del diritto alla reintegrazione del pregiudizio subito. Trattasi, però, di uno strumento di natura compensativa, per cui, se hai subito un danno da 10.000 euro, avrai diritto ad ottenere un risarcimento pari proprio a 10.000 euro, oltre agli interessi legali e alle eventuali spese sostenute (per esempio per il compenso dell’avvocato, del medico legale, dei periti), ma non un euro di più. La funzione punitiva del danno, tipica degli ordinamenti anglosassoni, non ha finora trovato terreno fertile in Italia, anche se la giurisprudenza[4] ne ha recentemente legittimato l’applicabilità anche nel nostro ordinamento. Il danno può concretizzarsi sia in una lesione di interessi di natura strettamente economica, il cosiddetto danno patrimoniale (ad es. le spese sostenute per riparare una vettura a seguito di un incidente stradale), che in una lesione di interessi non connotati da rilevanza economica, il cosiddetto danno non patrimoniale (ad es. la compromissione del diritto alla salute a seguito di un intervento chirurgico errato). Entrambe le tipologie di danno possono essere causate anche da un medesimo inadempimento contrattuale o da un medesimo fatto illecito. Per esempio, in caso di responsabilità medica e sanitaria, il danneggiato avrà diritto non solo al ristoro delle spese affrontate per la riabilitazione e al risarcimento del pregiudizio subito per l'eventuale diminuzione della capacità lavorativa (le due componenti del danno patrimoniale), ma altresì al risarcimento del danno biologico subito (la lesione temporanea o permanente del diritto alla propria integrità fisica e psichica). Tali tipologie di danno differiscono notevolmente sia nei contenuti che nei presupposti per il loro riconoscimento, per tali motivi, sono diversi i criteri per la loro quantificazione. Il danno patrimoniale Come anticipato, il danno patrimoniale si concretizza in una lesione di interessi di natura prettamente economica a seguito: Danno emergente e lucro cessante La legge prevede che il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore danneggiato, il cosiddetto «danno emergente», sia il suo mancato guadagno, il cosiddetto «lucro cessante», in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta[5]. Con il termine «danno emergente» si identifica quindi la diminuzione patrimoniale effettivamente subita dal danneggiato per effetto dell’inadempimento totale o parziale della controparte (ad esempio le spese mediche sostenute a causa di un intervento chirurgico errato). Sarà quindi fondamentale conservare ogni singola fattura e ricevuta di pagamento così da poter provare le spese sostenute. Con il termine «lucro cessante», invece, si identifica il mancato incremento patrimoniale di cui il danneggiato avrebbe potuto beneficiare se la prestazione fosse stata eseguita correttamente (ad esempio, sempre in caso di un intervento chirurgico errato, l’eventuale diminuzione della capacità reddituale del paziente per non essere più in grado di svolgere il proprio lavoro). A differenza del danno emergente, il lucro cessante non è di facile e pronta liquidazione, per questo motivo, esso viene normalmente determinato dal giudice «con equo apprezzamento delle circostanze del caso»[6], salvo alcune presunzioni di legge con riguardo alla perdita della capacità lavorativa[7]. In entrambi i casi, il danneggiato avrà diritto sia al risarcimento dei pregiudizi già sofferti, sia a quelli futuri (ad esempio, le spese sanitarie e assistenziali da dover sostenere per tutta la vita a causa di una lesione fisica permanente). A essere risarcito può essere anche il danno da interesse negativo, il cui più classico esempio è costituito dal danno da responsabilità precontrattuale; quest’ultima si configura qualora venga leso l’interesse a: In caso di responsabilità precontrattuale, il danneggiato avrà diritto al risarcimento sia delle spese sostenute per la trattativa (danno emergente), sia della perdita di altre favorevoli opportunità negoziali (lucro cessante). Il danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale consiste in una lesione di interessi non connotati da rilevanza economica; esso, come previsto dall’articolo 2059 del codice civile, può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. Se in un primo tempo il nostro ordinamento riconosceva come risarcibili solamente i danni causati da un reato[8], successivamente, la legislazione speciale e un’interpretazione giurisprudenziale «costituzionalmente orientata» dell’art. 2059 del codice civile[9] hanno creato un vero e proprio universo di ipotesi risarcitorie. Per esempio, il risarcimento dei danni non patrimoniali è stato riconosciuto in caso di lesioni derivanti da: In ogni caso, il danno non patrimoniale non potrà mai considerarsi esistente per sua stessa natura («in re ipsa»), ma dovrà essere sempre debitamente allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni, da parte del danneggiato. ****************** Presupposti per il riconoscimento del danno e criteri per la sua quantificazione Vi sono presupposti fissati dalla legge e dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e criteri fissati per la sua quantificazione economica. Vediamone insieme alcuni: ****************** La prescrizione Come ogni diritto, anche quello al risarcimento dei danni si estingue per prescrizione. Quest’ultima varia a seconda del tipo di responsabilità del debitore e a seconda di particolari previsioni di legge: ***************** Il risarcimento del danno in sede penale Al soggetto danneggiato da un reato o ai suoi eredi universali, la legge riconosce il diritto di poter esercitare l’azione civile (la domanda) per le restituzioni e il risarcimento del danno (patrimoniale e non) nei confronti dell’imputato e del responsabile civile[16]. Il danneggiato da un reato potrà comunque scegliere liberamente di agire solo in sede civile e senza essere costretto a depositare una denuncia-querela per l’instaurazione di un procedimento penale. L’azione promossa davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale purché non sia già stata pronunciata una sentenza di merito anche se non ancora passata in giudicato (una sentenza ancora impugnabile). L’azione risarcitoria prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata intrapresa quando sono già scaduti i termini per la costituzione di parte civile in sede penale. Se l’azione è proposta davanti al giudice civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado di giudizio, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia di una sentenza penale non più impugnabile, salvo eccezioni previste dalla legge. Nel processo penale, l’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno si esercita, anche tramite un procuratore speciale (nella gran parte dei casi, l’avvocato difensore), mediante la cosiddetta costituzione di parte civile, la quale produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. La costituzione di parte civile presenta delle formalità da rispettare a pena di sua inammissibilità, tra cui l’obbligo di esporre le ragioni che giustificano la domanda. In caso di condanna dell’imputato a risarcire il danno, il giudice provvede anche alla sua liquidazione (salvo che sia prevista la competenza di altro giudice); nel caso in cui sia stato citato o sia intervenuto in giudizio il responsabile civile[17] e sia stata accertata una sua responsabilità, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno verrà pronunciata anche contro di lui, in solido con l’imputato[18]. Se le prove acquisite in sede penale non consentono la liquidazione (cioè la quantificazione economica) del danno, il giudice pronuncia una condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile; questo significa per il danneggiato dover aspettare ancora molto tempo prima di veder riconosciuti (e, soprattutto, quantificati) i propri diritti, senza dire del fatto che poi correrà il rischio di non riuscire neppure a recuperare i soldi dovuti da parte dell’imputato! A richiesta della parte civile, l’imputato e responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova. La condanna al pagamento di una provvisionale è immediatamente esecutiva e, quindi, costituisce un titolo valido per poter pignorare i beni dell’imputato e del responsabile civile senza dover attendere la fine del processo penale. Su richiesta della parte civile e in presenza di giustificati motivi, tuttavia, la condanna risarcitoria può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva da parte del giudice. Questa ipotesi non è la più frequente, perché i giudici preferiscono limitarsi a pronunciare una condanna generica, con eventualmente anche una provvisionale, e rimettere le parti davanti al giudice civile per la quantificazione del danno. Ogni reato obbliga altresì il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato e qualora essa sia stata espressamente ordinata dal giudice a seguito della richiesta della parte civile[19]. ******************** Il risarcimento del danno in sede civile Fase stragiudiziale Le parti sono libere di stipulare tra loro degli accordi transattivi[20] o di aderire a determinate procedure previste dalla legge per la chiusura delle liti al di fuori della sede processuale. In tema di risarcimento danni, a seconda del tipo di responsabilità del danneggiante e dell'entità economica del danno, la legge può imporre al danneggiato di dover obbligatoriamente instaurare una di queste procedure prima di poter agire in sede processuale. Ad esempio, l’esperimento del procedimento di mediazione, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, costituisce una condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità[21]. Per i danni da responsabilità medica e sanitaria, il danneggiato può alternativamente depositare un ricorso al Tribunale per la richiesta di un accertamento tecnico con finalità conciliative di cui all'art. 696bis c.p.c. In caso di danni causati da incidente stradale, invece, il danneggiato deve obbligatoriamente, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La negoziazione assistita è altresì obbligatoria per chiunque intendesse proporre davanti a un giudice una domanda di pagamento a qualunque titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria[22]. In caso di esito positivo della procedura di mediazione o di negoziazione assistita, la parte danneggiata otterrà un titolo esecutivo valido per poter pignorare i beni del danneggiante se quest'ultimo non dovesse rispettare l'accordo di pagamento raggiunto. In caso di esito negativo della procedura o di mancata adesione dell'altra parte, al danneggiato non resterà che agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo valido nei confronti del danneggiante. Fase giudiziale Una volta rispettati gli eventuali obblighi previsti dalla legge, il danneggiato potrà depositare la domanda di risarcimento dei danni davanti al giudice competente. Qui il discorso potrebbe farsi molto lungo e articolato, ma, sintetizzando, depositata la domanda si aprirà un procedimento ove verranno applicati tutti criteri sopra descritti in materia di responsabilità del danneggiante, di diritto al risarcimento per il danneggiato e di quantificazione economica dei danni. A seconda della difficoltà del caso, il procedimento potrebbe durare anche diversi anni, perché, per verificare quanto dichiarato dalle parti, potrebbe essere necessario per il giudice sentire dei testimoni e dover nominare un proprio consulente tecnico (ad esempio, un medico legale, un revisore contabile, un ingegnere, ecc.) prima di emettere la sentenza. Eventualmente, il giudizio potrebbe poi proseguire in appello e in Cassazione. Una volta ottenuta la condanna del danneggiante, il danneggiato potrà agire in sede esecutiva con richiesta di pignoramento dei beni del debitore, con la speranza di poter finalmente soddisfare il suo credito con la vendita o con l’assegnazione dei beni stessi. ******************* Articolo scritto dall’avvocato Andrea Mistri del Foro di Ferrara e pubblicato sul proprio sito internet in data 1° luglio 2022 a scopo meramente divulgativo. L’autore si oppone alla pubblicazione del presente articolo da parte di terzi.
[1] Questa regola vale anche in tutti gli altri casi in cui non è prevista come obbligatoria la procedura di mediazione e si chiede un pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i cinquantamila euro. [2] Art. 1218 e seguenti cod. civ. [3] Art. 2043 e seguenti cod. civ. [4] Cass. S.U., sent. n. 16601 del 05.07.2017. [5] Art. 1223 cod. civ. [6] Art. 2056 cod. civ. [7] Art. 137 codice delle assicurazioni private. [8] L'unica disposizione di legge a riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale era quella contenuta nel secondo comma dell'art. 185 cod. pen. secondo cui «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». [9] Secondo cui, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalle norme di legge, il danno non patrimoniale è risarcibile tutte le volte in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona garantiti dalla nostra costituzione. [10] Vedi anche: Cass. civ. n. 28992/2019. [11] Si tratta dell'istituto della compensatio lucri cum damno: per esempio, la rendita per inabilità permanente che viene corrisposta dall'INAIL per un infortunio in itinere subito dal lavoratore a causa di un sinistro stradale, deve essere detratta dall'ammontare complessivo del risarcimento dovuto al danneggiato da parte di chi ha causato il sinistro. [12] Cass. sez. un. 25.02.2016, n. 3727. [13] Art. 2947 cod. civ. In caso di estinzione del reato diversa dalla prescrizione o se interviene una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini ordinari (normalmente 5 anni, 2 anni per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli di ogni specie), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è diventata irrevocabile. [14] Art. 125 codice del consumo. [15] Art. 46 codice del turismo. [16] Art. 74 e seguenti codice di procedura penale. [17] Il soggetto che, pur non avendo partecipato alla commissione del reato, è comunque chiamato a rispondere dei relativi danni (ad esempio: la compagnia di assicurazione per i danni derivanti da sinistro stradale, oppure i genitori per i danni causati dai figli minori). L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati nel caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti una sentenza di non luogo a procedere. [18] Art. 185 del codice penale. [19] Art. 186 del codice penale e art. 543 del codice di procedura penale. [20] Art. 1965 e seguenti del codice civile: «la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti». [21] Art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. [22] Art. 3 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162.